16.1. Devoluzione assoluta del patrimonio senza scopo di lucro in caso di scioglimento
Qualora l'Association sia formalmente sciolta con deliberazione unanime dell'Assemblea generale, la liquidazione si svolge interamente secondo gli articoli 57 e 58 del Codice civile svizzero. Tutto il capitale residuo, le riserve tecnologiche e i beni materiali che rimangono dopo l'integrale estinzione di tutti i debiti legittimi in essere sono trasferiti interamente ed esclusivamente a un'organizzazione o fondazione svizzera senza scopo di lucro, iscritta ed esente da imposte, che persegua uno scopo di pubblica utilità analogo all'accelerazione della coscienza umana, alla libertà energetica universale e alla liberazione ecologica. La restituzione di capitale o beni residui ai fondatori, ai singoli membri o ai donatori è rigorosamente e permanentemente vietata.
16.2. Messa automatica nel pubblico dominio e clausola «pillola avvelenata» (poison pill)
In deroga a qualsiasi disposizione contraria dei presenti statuti, in caso di tentativo esterno di imporre una liquidazione involontaria, di intervento statale o giudiziario ostile o di infiltrazione interna volta a sciogliere l'Association per impadronirsi dei suoi beni tecnici o accaparrarli, tutta la proprietà intellettuale, i modelli di fisica avanzata, il codice sorgente del software, i paradigmi matematici e i progetti dei prototipi fisici sono messi immediatamente e permanentemente nel pubblico dominio a beneficio del collettivo umano, fatto salvo il diritto imperativo. Nessuna parte potrà allora impadronirsi di questa tecnologia, privatizzarla o accaparrarla.